ADEGUAMENTO DEGLI STIPENDI AL CAROVITA
Proposta elaborata dal Coordinamento P.I. Giustizia Piemonte e Valle d’Aosta
Nelle tabelle disponibili per il download dal fondo di questa pagina è descritto l’andamento retribuzioni del Comparto Ministeri, calcolato su uno stipendio di livello C1 con 15 anni di anzianità.
Il periodo ricompreso va dal 1^ gennaio 2003 al 31.12.2008. Il periodo dal 1.1.2008, fino al 31.12.2008, è una proiezione statistica che riporta i risultati plausibili (sulle retribuzioni) dopo l’accordo bidone siglato il 29 maggio 2007 da Governo-Aran e CGIL, CISL, UIL, CONFSAL e FED.INTESA.
Diamo per acquisito il fatto che tutti gli effetti economici di tale accordo bidone siano in busta paga già da gennaio 2008 (sappiamo che probabilmente non è così perché la Finanziaria del 2008 dovrà reperire le somme mancanti per il perfezionamento di detto contratto 29.5.2007).
Nel giugno 2003 viene firmato il CCNL Ministeri che copre il biennio economico 2000-2001 per lo scarto tra l’inflazione reale e programmata, e il biennio economico 2002-2003 per l’inflazione programmata – gli arretrati non coprono le mensilità pregresse, ma per facilità di calcolo poniamo l’assunto che al 1° gennaio 2003 la retribuzione presa a riferimento non vanti crediti pregressi.
Per semplicità di calcolo abbiamo omesso di indicare la 13^ mensilità. Il che non sposta il risultato finale che, anzi, è da valutare per difetto!
Che il lettore si diverta a calcolare l’entità della perdita del potere d’acquisto (quella che è la busta paga mensile realmente percepita rispetto a quella calcolata sull’inflazione reale). Si noti che stiamo parlando solo dell’ultimo quinquennio.
Sulla base dei dati ISTAT ufficiali, che si allegano, dal 1995 ad oggi, la retribuzione di un qualsivoglia livello dei ministeri (noi abbiamo preso a riferimento, per comodità, la busta paga di un livello C1) ha perso in termini di potere d’acquisto, la media di 1,4 mensilità ogni anno, per un valore nominale totale di circa 28.000 euro !!!
PROPOSTA SULL’INDICIZZAZIONE DELLE RETRIBUZIONI
IN OCCASIONE DEI RINNOVI ECONOMICI CONTRATTUALI
Il modello contrattuale adottato per i lavoratori dipendenti pubblici (…e privati) nasce, com’è ben noto, dagli accordi del luglio 1993, dopo che l’anno precedente era stato definitivamente soppresso il meccanismo della c.d. “Scala Mobile”.
Questo modello ha, nel corso di questi anni, palesato almeno tre aspetti di irrisolvibile criticità.
· Come concordemente rilevato da tutti gli studi statistici, sia di parte governativa che sindacale ed istituzionale (nonché datoriale – Confcommercio – e, leggendo le ultime inchieste del quotidiano “IL SOLE 24 ORE”, anche di settori di Confindustria) le retribuzioni del lavoratore pubblico hanno perso potere d’acquisto in misura dell’11,5 – 12% da che è vigente il modello contrattuale “luglio 1993”.
Le RdB/CUB avanzano l’ipotesi, assai plausibile, che tale perdita sia dell’ordine del 18%!!
Quindi l’assetto attuale non è stato in grado di indicizzare le retribuzioni all’inflazione reale.
· I tempi di stipula dei passati rinnovi contrattuali, compreso l’ultimo, sono stati, di media, 16-18 mesi in ritardo dalla naturale scadenza del CCNL, con ciò rallentando ulteriormente il faticoso recupero dell’inflazione pregressa.
· La contrattazione è stata snaturata dalla sua eminente funzione, costretta a …trattare, in modo pattizio, quantità economiche note ed oggettive (inflazione programmata e reale) che avrebbero dovuto solo essere messe all’incasso dai lavoratori.
Un possibile superamento di tali abominevoli incongruenze sta nella proposta seguente, che prescinde dalla durata di vigenza contrattuale, biennale-triennale-quadriennale, essendo il sistema qui indicato abbastanza indifferente a questo aspetto in quanto ben si attaglia a qualsiasi tipo di vigenza nel tempo.
Nel concreto:
a) Ogni Governo, all’atto della stesura del DPEF (prendiamo a riferimento, per praticità, l’anno 2007) sentite in sede di concertazione le parti sociali (quindi anche le organizzazioni sindacali) definisce l’entità, in percentuale, della c.d. “inflazione programmata” (nell’esempio il 2007) e per l’anno a venire (…il 2008).
b) Ciò premesso, il Governo stanzierà, nelle Legge finanziaria per l’anno a venire (sempre il 2008) la corrispondente copertura economica che avrà effetto immediato sulle retribuzioni dal primo mese di vigenza del disposto della Legge finanziaria (nell’esempio dal gennaio 2008).
c) Va sottolineato che già ora le disposizioni contrattuali volte al rinnovo della parte economica delle retribuzioni fanno obbligo alla Parte Pubblica di indicare il valore percentuale dell’inflazione programmata per i due anni a venire ed, a questo valore, di aggiungere la differenza tra quello programmato e precedentemente indicato per il biennio scaduto ed il valore reale raggiunto dall’inflazione. Se ciò non è mai stato rispettato la responsabilità non è certamente addossabile ai lavoratori anzi appartiene a quelle rappresentanze che hanno, da una parte, realizzato ciò e, dall’altra, hanno omesso la denuncia dell’accaduto.
d) Riprendendo, ogni Governo, all’atto della stesura del successivo DPEF (nell’esempio, giugno 2008) sentite in sede di concertazione le parti sociali (quindi, nuovamente, anche le organizzazioni sindacali) definisce l’entità in percentuale del differenziale tra l’inflazione programmata per l’anno precedente e quella effettivamente realizzatasi in quel periodo, nonché definisce l’entità dell’inflazione programmata per l’anno successivo ( il 2009).
e) Ciò premesso il Governo stanzierà nella Legge finanziaria per l’anno a venire (nell’esempio il 2009) la corrispondente copertura economica che avrà effetto immediato sulle retribuzioni dal primo mese di vigenza del disposto della legge finanziaria. Il Governo, sentite le parti sociali (i sindacati, tra gli altri) qualora verifichi sussistere uno scarto tra quanto percepito dal lavoratore nell’anno precedente (il 2007) e quanto avrebbe dovuto percepire effettivamente sulla scorta della verifica oggettiva sull’inflazione reale, stanzierà nelle suddetta Legge finanziaria la copertura economica da corrispondere al lavoratore (a titolo di arretrati) che avrà effetto immediato sulla retribuzione dal primo mese di vigenza del disposto della legge finanziaria.
f) Per ogni anno successivo il Governo si atterrà, all’atto della stesura del DPEF e poi della Legge finanziaria, a quanto disposto sub d ed e. Le parti sociali si atterranno nelle loro prerogative di controllo e proposta, alle regole vigenti in tema di procedure di concertazione e contrattazione.
Facciamo un esempio, spalmato su quattro anni, degli effetti di questo nuovo assetto di indicizzazione dei salari, prendendo a riferimento una retribuzione di €. 1000, netti mensili e dando per costante la percentuale, calcolata dal Governo, di inflazione programmata (per praticità la fissiamo all’1,5% costante) e quella reale ( che indicheremo al 2% costante). Semplificando l’esempio, omettiamo la presenza della tredicesima mensilità.
Anno | Mese | Retribuzione qualora dovesse crescere al passo dell’inflazione reale | Retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore in busta paga |
2007 | Gennaio | €. 1002 | €. 1000 |
2007 | Febbraio | €. 1004 | €. 1000 |
2007 | Marzo | €. 1005 | €. 1000 |
2007 | Aprile | €. 1007 | €. 1000 |
2007 | Maggio | €. 1009 | €. 1000 |
2007 | Giugno | €. 1010 | €. 1000 |
2007 | Luglio | €. 1012 | €. 1000 |
2007 | Agosto | €. 1014 | €. 1000 |
2007 | Settembre | €. 1015 | €. 1000 |
2007 | Ottobre | €. 1017 | €. 1000 |
2007 | Novembre | €. 1019 | €. 1000 |
2007 | Dicembre | €. 1020 | €. 1000 |
Totali 2007 | €. 12.134 | €. 12.000 |
Il Governo vara la Legge finanziaria per l’anno 2008. Di seguito gli effetti sulla dinamica della retribuzione di cui sopra:
Anno | Mese | Retribuzione qualora dovesse crescere al passo dell’inflazione reale | Retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore in busta paga |
2008 | Gennaio | €. 1022 | €. 1030 |
2008 | Febbraio | €. 1024 | €. 1030 |
2008 | Marzo | €. 1025 | €. 1030 |
2008 | Aprile | €. 1027 | €. 1030 |
2008 | Maggio | €. 1029 | €. 1030 |
2008 | Giugno | €. 1030 | €. 1030 |
2008 | Luglio | €. 1032 | €. 1030 |
2008 | Agosto | €. 1034 | €. 1030 |
2008 | Settembre | €. 1035 | €. 1030 |
2008 | Ottobre | €. 1037 | €. 1030 |
2008 | Novembre | €. 1039 | €. 1030 |
2008 | Dicembre | €. 1040 | €. 1030 |
Totali 2007/2008 |
€. 24.508 |
€. 24.360 |
Il Governo vara la Legge finanziaria per l’anno 2009. Di seguito gli effetti sulla dinamica della retribuzione di cui sopra:
Anno | Mese | Retribuzione qualora dovesse crescere al passo dell’inflazione reale | Retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore in busta paga |
2009 | Gennaio | €. 1042 | €. 1050 |
2009 | Febbraio | €. 1044 | €. 1050 |
2009 | Marzo | €. 1045 | €. 1050 |
2009 | Aprile | €. 1047 | €. 1050 |
2009 | Maggio | €. 1049 | €. 1050 |
2009 | Giugno | €. 1050 | €. 1050 |
2009 | Luglio | €. 1052 | €. 1050 |
2009 | Agosto | €. 1054 | €. 1050 |
2009 | Settembre | €. 1055 | €. 1050 |
2009 | Ottobre | €. 1057 | €. 1050 |
2009 | Novembre | €. 1059 | €. 1050 |
2009 | Dicembre | €. 1061 | €. 1050 |
Totali 2007/2008/2009 |
€. 37.123 |
€. 37108 |
Con la Legge finanziaria 2009 il Governo provvede a dare, UNA TANTUM, la differenza tra quanto effettivamente percepito dal lavoratore nel biennio precedente (anni 2007–2008) e quanto avrebbe dovuto percepire, nello stesso periodo, per stare al passo con l’inflazione (nell’esempio: differenza tra €. 24.508 ed €. 24.360, pari ad €. 148), fruibile dal gennaio 2009.
Il Governo vara la Legge finanziaria per l’anno 2010. Di seguito gli effetti sulla dinamica della retribuzione di cui sopra:
Anno | Mese | Retribuzione qualora dovesse crescere al passo dell’inflazione reale | Retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore in busta paga |
2010 | Gennaio | €. 1063 | €. 1071 |
2010 | Febbraio | €. 1065 | €. 1071 |
2010 | Marzo | €. 1067 | €. 1071 |
2010 | Aprile | €. 1069 | €. 1071 |
2010 | Maggio | €. 1071 | €. 1071 |
2010 | Giugno | €. 1073 | €. 1071 |
2010 | Luglio | €. 1075 | €. 1071 |
2010 | Agosto | €. 1077 | €. 1071 |
2010 | Settembre | €. 1079 | €. 1071 |
2010 | Ottobre | €. 1081 | €. 1071 |
2010 | Novembre | €. 1083 | €. 1071 |
2010 | Dicembre | €. 1085 | €. 1071 |
Totali da 2007 a 2010 |
€. 50.061 |
€. 50.005 |
…e via proseguendo.
In questo assetto la retribuzione del lavoratore è tutelata ed, a ben vedere, deve attendere in stallo, rispetto all’inflazione reale, solo (sic!) 6-12 mesi.
La contrattazione nazionale tornerebbe ad occuparsi di salario accessorio, di regole, diritti, migliorie ecc. e non di come e quando spennare il lavoratore.
Appare anche evidente che, con un assetto retributivo simile, è problema secondario e comunque ben più abbordabile, la vigenza TRIENNALE o altra del CCNL.
Appare opportuno, per quanto sopra detto ed in considerazione della formazione del Fondo Unico di Aministrazione, che una volta l’anno venga restituita ai lavoratori una quota, pari ad una mensilità, a titolo di parziale recupero di quanto l’inflazione reale ha tolto, come potere d’acquisto delle retribuzioni, dal 1995 ad oggi, che secondo i dati ISTAT, ufficiali, risulta essere 1,4 mensilità perse, ogni anno.