Agenzia Entrate, protocollo regionale sulle attività esterne: USB invia proposte di integrazione

Torino -

In data 03 settembre le OO.SS. si sono incontrate con la DR Piemonte, che in occasione del confronto ha predisposto una bozza di protocollo sulle attività esterne. 

Riportiamo i contenuti di ns. proposte di integrazione al protocollo di Intesa sulle attività esterne presentato dalla Dr Piemonte. Riteniamo importanti alcuni punti di seguito riportati, poiché relativi a problematiche da noi già sollevate ma mai risolte dall’Amministrazione; ma anche perché la bozza di protocollo è relativa all’attività esterna in generale e non solo al periodo di emergenza  “COVID-19”.

 

Alla Direzione Regionale del Piemonte - Relazioni sindacali

La scrivente O.S. propone le seguenti variazioni al Protocollo sulle attività esterne proposto dalla DR Piemonte alle OO.SS. in occasione dell’incontro tenutosi in data 03 settembre 2020.

Di seguito le integrazioni o considerazioni di USB:

1) CAPITOLO INFORMAZIONE: In merito a quanto evidenziato al capitolo “INFORMAZIONE”, valevole per l’attività esterna in generale, al di là del periodo “COVID-19”, ravvisiamo alcune criticità conseguenti a quanto descritto dall'Amministrazione. Se da un lato il DL (Datore di Lavoro) informa il lavoratore in merito ai principali rischi a cui potrebbe essere sottoposto in attività esterna (infortunio, rischio biologico, aggressione), riteniamo che lo stesso DL dovrebbe approntare tutte le misure necessarie atte a limitare anche solo l’eventualità dell’evento lesivo. Pertanto chiediamo di modificare in tal senso la frase della bozza, laddove prevede che “…le azioni attuate dal DL non possono essere in grado di incidere direttamente sulla tipologia del pericolo (non ricadendo i luoghi di lavoro sotto la propria gestione) e pertanto, sulla probabilità dell’evento accidentale” (cit. lett.). 

Nello specifico ci riferiamo, ad es., a rischi che potrebbero derivare dall’impiego di personale dell’Agenzia delle Entrate in attività esterna presso territori o aziende ad elevata densità criminale.  Pertanto qualora sussista il fondato sospetto di operare presso tali “ambienti”, il DL  non dovrà autorizzare l’utilizzo del mezzo proprio del dipendente, per evitarne l’identificabilità. In merito, inoltre, come già segnalato in precedenza ai vari livelli dell’Amministrazione, il DL dovrebbe  stabilire protocolli operativi con altri organi dello Stato (ad. es. Gdf), che per status e modalità operative possono meglio rapportarsi agli ambienti descritti.

2) CAPITOLO MEZZO PROPRIO: Per l’”Utilizzo del mezzo proprio” l’Amministrazione elenca una serie di misure che ogni automobilista dovrebbe ordinariamente porre in essere alla guida, poiché soggetto alle regole del Codice della strada. Tuttavia ad integrazione di quanto scritto dall’Amministrazione, riteniamo che il dipendente dovrebbe essere edotto, prima dell’utilizzo del mezzo propio, delle tutele e garanzie assicurative che l’Ente fornite o meno. Nel merito facciamo un esempio specifico: la polizza di assicurazione Kasko prevista per il veicolo dei dipendenti in missione, non fornisce coperture adeguate ai lavoratori che utilizzano il mezzo proprio. Difatti, nel caso in cui la responsabilità del sinistro sia addebitabile al dipendente, i danni provocati a terzi non risultano coperti dalla polizza assicurativa dell’Agenzia; sarà l’assicurazione del veicolo in uso al dipendente a provvedere al relativo indennizzo (con relativo aggravio del premio assicurativo privato). Tale integrazione è dal ns. punto di vista indispensabile al fine di garantire la scelta consapevole sull’utilizzo del propio mezzo.

Riteniamo, infine, che il “divieto di fumo” previsto nella propria auto, sebbene usata per servizio, sia argomento minore ma comunque da approfondire, poiché sensibile di interferire con la sfera privata del dipendente.

Nella proposta di protocollo dell’Amministrazione figura la seguente frase, al paragrafo sull’utilizzo dei mezzi pubblici: “Non danneggiare o manomettere parti o apparecchiature dei veicoli e fare uso improprio della richiesta di fermata e dei dispositivi di sicurezza” (cit. lett.).  Si chiede di eliminare tale dicitura, poiché da noi ritenuta inessenziale, ma anche inopportuna quale prescrizione comportamentale. Il “non danneggiare o non manomettere” è difatti modalità di comportamento cui deve attenersi ogni cittadino.

3) CAPITOLO CRITERI DI SICUREZZA PROPEDEUTICI ALL’ATTIVITA’ ESTERNA IN PERIODO COVID-19

Qualora si utilizzi il mezzo proprio prevedere una sola persona per il veicolo. Chiediamo, quindi, di eliminare quanto scritto in proposta dell’Amministrazione in merito a compresenza di due persone. Nel caso dovesse non essere accolta tale proposta, riteniamo che debba prevedersi la sanificazione del veicolo dopo ogni uso, con spese a carico dell’Amministrazione. Il veicolo del dipendente sarà difatti usato anche per uso familiare, e quindi tale misura risulterebbe indispensabile.

Fare divieto in tale periodo di caricare sul veicolo eventuale documentazione prelevata presso i luoghi dell’attività esterna. Nel caso dovesse presentarsi la necessità indifferibile di tale operazione, prevedere la dotazione di sacchi monouso per contenere i materiali.

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Restiamo fin da subito disponibili a eventuali ulteriori incontri di approfondimento sulla materia presso la DR Piemonte.

In attesa di Vs. Riscontro in merito a ns. proposte e considerazioni,  si porgono 

Cordiali saluti 

USB - P.I. Agenzie Fiscali Piemonte