Agenzia Entrate, sospensione attività scolastiche ed educative in presenza: ridurre il numero di giorni di apertura degli uffici territoriali
Segue la richiesta che USB ha inviato alla DR e a tutte le DP del Piemonte in merito a problematiche che, visto l'evolversi dello stato epidemiologico dei nostri territori, potrebbero riguardare in modo particolare tutto il personale impiegato nei front-office e nei servizi al pubblico:
Alla Direzione Regionale del Piemonte
Agenzia delle Entrate
Alle Direzioni Provinciali del Piemonte
Agenzia delle Entrate
All’Ufficio Provinciale del Territorio di Torino
Oggetto: Sospensione attività scolastiche ed educative in presenza - richiesta di riduzione dei servizi su appuntamento e contestuale riduzione del numero di giorni di apertura al pubblico degli Uffici Territoriali.
Fino al 31 dicembre 2020 il genitore dipendente poteva astenersi dal lavoro nel caso in cui fosse stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In tal caso veniva riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione. Il tutto ai sensi dell’art.21-bis del D.L. 14/08/2020, n. 104.
Attualmente è invece applicabile l’ART. 22-bis. D.L. 28/10/2020, n. 137, che prevede per il genitore il diritto di chiedere l’astensione dal lavoro (retribuita al 50% e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile) limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (individuate con ordinanze del Ministro della salute) nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado.
L’attuale impianto normativo non prevede dunque la possibilità per i genitori dei minori che frequentano servizi socio-educativi per la prima infanzia, servizi educativi delle scuole dell’infanzia e istituzioni scolastiche e secondarie di primo grado in regioni nelle quali sono stati adottati provvedimenti regionali di sospensione delle attività o della didattica in presenza, di chiedere l’astensione dal lavoro.
La stessa possibilità è ad oggi inibita, stante l’assetto normativo attuale, anche ai genitori dei minori che frequentano i servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche primarie nelle regioni in zona rossa, all’interno delle quali l’art.43 d.p.c.m. 2 marzo 2021 prevede la sospensione delle attività dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado.
Si consideri che da lunedì 8 marzo 2021, in Piemonte, inizierà la didattica a distanza per gli studenti di seconda e terza media. Ma se le autorità dovessero prevedere nelle prossime ore anche “solo” la zona arancione rafforzata le chiusure potrebbero riguardare tutte le scuole di ordine e grado.
Nelle more dell’adozione da parte dell’autorità politica delle opportune misure a tutela dei genitori dei minori interessati dalle sospensioni delle attività in presenza, considerato che molte Lavoratrici e Lavoratori degli Uffici Territoriali del Piemonte sono direttamente interessati da questa emergenza e che la maggior parte degli UU.TT. piemontesi sono caratterizzati da una grave carenza di organico, si chiede di disporre con urgenza la riduzione dei servizi su appuntamento e la contestuale riduzione del numero di giorni di apertura al pubblico degli Uffici Territoriali della regione.
In attesa di urgente riscontro porgiamo distinti saluti.
USB PI A.F. Piemonte