SCIOPERO DEL 6 GENNAIO 2017 ALLA REGGIA DI VENARIA: DECRETATA L'ATTIVITA' ANTISINDACALE DA PARTE DI COOPCULTURE

Torino -

Il Tribunale d’Ivrea, con Decreto motivato del 12/3/17, accoglie il ricorso di Usb Lavoro Privato di Torino, difesa dall’Avv. Silvio Chiodo, che aveva, a difesa del diritto di sciopero dei lavoratori, depositata una causa ex. Art.28/L.300/70 a seguito della sostituzione dei lavoratori in sciopero e della scorretta procedura seguita dall’azienda che non aveva comunicato preventivamente i modi d’erogazione del servizio minimo essenziale, per lo sciopero indetto da Usb il 6 gennaio 2017.

Il Tribunale d’Ivrea, accogliendo la doglianza dei lavoratori e decretando la condotta antisindacale di Coopculture, copre a nostro avviso una “lacuna” lasciata aperta dal pronunciamento della Commissione di Garanzia che aveva invece ritenuto di non sanzionare l’azienda, pur “raccomandando” esplicitamente alle parti di addivenire a un accordo in merito alla regolamentazione dei successivi eventuali scioperi, in quanto (e su questo il parere del Giudice è il medesimo) l’azienda avrebbe dimostrato che la “chiamata” dei lavoratori esterni sarebbe stata programmata prima dell’indizione dello sciopero e per motivi indipendenti da esso, ovvero per il potenziamento del servizio in talune giornate di grande afflusso.

Ma, al di là del fatto che l’azienda non ha provveduto a comunicare tale previsto incremento alle RSA, né tantomeno ai Sindacati, mancando perlomeno di trasparenza, il Giudice sentenzia che l’azienda non avendo seguito le indicazioni dell’art.2 della L.146/90 che impongono di comunicare preventivamente non solo i lavoratori precettati ma anche i modi e i tempi del servizio previsto, ha commesso attività antisindacale, andando a ledere il diritto di sciopero.

La ratio  di tale norma, infatti, ci appare quella di garantire correttezza d’informazione e trasparenza proprio al fine di evitare che l’azienda o la stazione appaltante, facciano il “gioco delle tre carte”, ovvero non comunicando ai lavoratori così come ai turisti, quello che la Legge impone come servizio minimo, s’utilizzi indebitamente la possibilità d’eludere lo sciopero, “gonfiando” immotivatamente il servizio minimo richiesto e di conseguenza i lavoratori precettabili.

Inoltre, la stessa norma, se correttamente seguita dall’azienda (e così non è stato) avrebbe comportato che i lavoratori a chiamata presenti quel giorno, sarebbero dovuti, anche, essere eventualmente precettati, invece che risultare un’aggiunta “esterna” da “utilizzarsi per convenienza”.

Il Giudice, non si è appiattito sulle “miopi” posizioni della Commissione di Garanzia, ha “rilevato” la condotta antisindacale, ristabilendo a nostro avviso un criterio minimo di salvaguardia del diritto di sciopero che sarebbe stato senz’altro leso permettendo all’azienda e al Consorzio libertà totale nell’utilizzo dei lavoratori in spregio della Legge.

Il Giudice rileva anche come il Consorzio, pur essendo il “padrone di casa” si “disinteressi totalmente della vertenza”, un fatto senz’altro censurabile e irresponsabile da parte dell’ente.

Con questa condanna il Consorzio e la cooperativa sono tenuti a ricordarsi che affianco all’interesse del “padrone di casa” di “tenere sempre tutto aperto” c’è il DIRITTO dei lavoratori a scioperare nei limiti ma anche con le garanzie previste dalla Legge e che le conseguenze negative dello sciopero non si possono risolvere con l’arbitrio dell’”azione d’imperio” fuori dai limiti di Legge ma si devono risolvere nello spirito della vertenza in atto e di ciò che i lavoratori giustamente chiedono: salario dignitoso, lavoro e diritti.

 

Torino, 13/3/2017 – p/Usb Lavoro Privato – E.Miccoli