TRIBUNALE DI TORINO: ORDINANZA ESEMPLARE

La VIVALDI & CARDINO condannata per comportamento antisindacale.

Torino -

Nessuno può escludere arbitrariamente dalle trattative sindacati che, pur non essendo maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, siano sufficientemente diffusi sul territorio e nei singoli contesti aziendali. Lo ha stabilito, il 23 ottobre scorso, una ordinanza del giudice Piero Rocchetti del Tribunale di Torino.

In breve sintesi i fatti: la VIVALDI & CARDINO S.p.a. è un’impresa di Pulizie titolare dell’appalto per i lavori di pulizia presso il Tribunale di Torino; nel giugno scorso, in conseguenza della ri-definizione delle condizioni dell’appalto stesso aveva ridotto il personale ai sensi degli art.li 24, 2 e 5 della legge n. 223 del 23 luglio 1991. Il 15 settembre veniva sottoscritto – tra l’impresa, le organizzazioni sindacali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTRASPORTI e le RSA (escluse quelle della RdB-CUB) –  un nuovo accordo che recepiva una proposta alternativa nel frattempo avanzata nel corso di un precedente incontro tenutosi presso la Regione Piemonte. Nonostante le richieste di incontro inoltrate RdB-CUB era stata tenuta fuori dalle trattative e pertanto, nel mese di settembre, con il patrocinio dell'Avvocato Giovanni Maria Sinopoli, ha denunciato l’impresa per violazione dell’articolo 28 della legge n. 300 del 1970.

In particolare l'ordinanza stabilisce che:

                                                                                                                                        

 

“…escludere completamente da una trattativa così delicata un sindacato rappresentativo a livello nazionale e sicuramente dell’appalto in questione, comporta un uso distorto da parte del datore di lavoro della sua libertà negoziale e come tale produttivo di una lesione della libertà sindacale nei confronti della OS esclusa che, lo si ripete, non solo non è stata messa nella condizione di informare e tutelare i suoi aderenti ma ha subito anche un forte danno di immagine rispetto alle altre OO.SS. presenti sull’appalto e ammesse alle trattative (una addirittura con un numero di iscritti inferiore a RdB).”

                                                                                                                           

 

Non essendo possibile, al giudice, caducare l’accordo intanto sottoscritto la VIVALDI & CARDINO viene condannata al pagamento delle spese di procedimento determinate in €. 2.582 più IVA e CPA e ad affiggere la parte dispositiva dell'ordinanza (scaricabile per intero dal fondo di questa pagina nel formato di Acrobat) per trenta giorni consecutivi dalla comunicazione del provvedimento in tutte le bacheche aziendali site nel territorio nazionale.